Art. 2 
 
 
                       Requisito occupazionale 
 
  1. Per i partiti e  i  movimenti  politici  e  le  loro  rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, ai fini del  presente  decreto,
non trova applicazione il requisito occupazionale di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.