Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.   Possono   beneficiare   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  16,  comma   1,   del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni,
nella legge 21 febbraio 2014, n.  13,  i  lavoratori  dipendenti  dai
partiti e i movimenti politici e le loro rispettive  articolazioni  e
sezioni territoriali. 
  2. L'ammissione  dei  lavoratori  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale e' subordinata al conseguimento di un'anzianita' lavorativa
presso il partito o il movimento politico di almeno  90  giorni  alla
richiesta del trattamento, cosi' come disposto dal  decreto-legge  21
marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160.