Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. 2. L'ammissione dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale e' subordinata al conseguimento di un'anzianita' lavorativa presso il partito o il movimento politico di almeno 90 giorni alla richiesta del trattamento, cosi' come disposto dal decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160.