Art. 7 
 
 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. I partiti e movimenti politici possono  accedere  all'intervento
del trattamento di integrazione salariale a  seguito  di  stipula  di
contratti di solidarieta' che stabiliscano una riduzione  dell'orario
di lavoro, con le modalita' di cui all'articolo 3, 4 e 6 del  decreto
ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009.