Art. 8 
 
 
                           Esame congiunto 
 
  1. Ai fini dell'intervento della CIGS per le causali di crisi e  di
riorganizzazione si applica la normativa e la procedura  per  l'esame
congiunto di cui all'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 giugno 2000, n. 218.