IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione; Visto il D.M. 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che prevede variazioni nelle modalita' di versamento del contributo in argomento da parte delle societa' cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta; Visto il D.M. 11 ottobre 2004 che stabilisce per il pagamento del 3% degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di esercizio; Visto il D.M. 1° dicembre 2004 che stabilisce per il pagamento del 3% degli utili di esercizio, delle societa' cooperative il cui esercizio non coincide con l'anno solare, il termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio; Considerata la necessita' di uniformare i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di societa' cooperative, anche ai fini della semplificazione delle procedure di pagamento e accertamento; Decreta: Art. 1 Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.