IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia che ricomprende Fondi e strumenti di garanzia; Vista, in particolare, la lettera c) del predetto comma 48, la quale prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; che la garanzia del Fondo sia concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici; che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 147/2013, siano stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo e che il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continui ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, il quale prevede che all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale prevede che: «Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti le funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia; Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa, l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di disciplinare, al momento, le sole ipotesi relative alle garanzie su mutui ipotecari e di rinviare ad un successivo decreto interministeriale la disciplina relativa alle garanzie su portafogli di mutui ipotecari; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) per «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo; c) per «giovane coppia»: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento; d) per «nucleo familiare monogenitoriale con figli minori»: 1) persona singola non coniugata, ne' convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con se' conviventi; 2) persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; e) per «ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica»: con riferimento ad un immobile, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici; f) per «lavoro atipico»: le fattispecie di cui all'art. 1 della legge del 28 giugno 2006, n. 92, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni.