Art. 10 Inefficacia della garanzia 1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' dichiarata inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto finanziatore.