Art. 11 Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza 1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai soggetti finanziatori l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti finanziatori possono presentare al Gestore scritti difensivi redatti in carta libera, nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito. 3. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti finanziatori.