Art. 12 
 
                    Risorse finanziarie del Fondo 
 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art.  1,
comma  48,  lettera  c)  della  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,
affluiscono  nell'apposito  conto  corrente  infruttifero  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato  al  Gestore  e  da  questi
utilizzato per le finalita' di cui al presente  decreto,  secondo  le
modalita' indicate nel disciplinare di cui all'art. 2, comma 4. 
  2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e'
tenuto alla resa del conto ai sensi degli  articoli  23  e  24  della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.