Art. 13 
 
               Operativita' della Garanzia dello Stato 
 
  1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  dalla  garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente  alla  quota  dovuta
dal Fondo per la garanzia concessa,  quantificata  sulla  base  della
normativa che ne regola  il  funzionamento  e  ridotta  di  eventuali
pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui  al
comma 1,  lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore principale. Il gestore del Fondo, in nome, per
conto e nell'interesse dello Stato, cura  le  procedure  di  recupero
anche mediante procedure coattive mediante ruolo di cui  all'art.  17
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
  5. La  richiesta  di  escussione  della  garanzia  dello  Stato  e'
trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
del Tesoro, Direzione VI, e al Gestore del Fondo, trascorsi 60 giorni
dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore  del  Fondo,
provvede al pagamento di quanto  dovuto,  dopo  aver  verificato  che
siano stati rispettati i criteri, le modalita'  e  le  procedure  che
regolano gli interventi del Fondo di garanzia  e  l'escussione  della
garanzia dello Stato. 
  7. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  il  tempestivo  soddisfacimento  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione.