Art. 14 
 
Contribuzione delle regioni e delle province autonome e di altri enti
                   pubblici ed organismi pubblici 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  nonche'  altri  enti  ed
organismi pubblici, anche in forma associativa, mediante  la  stipula
di accordi  sottoscritti  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, possono contribuire alla dotazione del Fondo. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  del  Fondo
possono essere istituite sezioni speciali, con contabilita' separata,
attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma. 
  3.  Tali  accordi  individuano,  per  ciascuna  sezione   speciale,
l'ammontare e la destinazione delle risorse competenti.