Art. 14 Contribuzione delle regioni e delle province autonome e di altri enti pubblici ed organismi pubblici 1. Le regioni e le province autonome, nonche' altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono contribuire alla dotazione del Fondo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo possono essere istituite sezioni speciali, con contabilita' separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma. 3. Tali accordi individuano, per ciascuna sezione speciale, l'ammontare e la destinazione delle risorse competenti.