Art. 2 
 
                 Attuazione dell'intervento pubblico 
                        e gestione del Fondo 
 
  1. Il Fondo istituito presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' destinato alle finalita' indicate dall'art. 1,  comma  48,
lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo i criteri di
cui al successivo art. 3. 
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera  nei
limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 
  3. Amministrazione  responsabile  dell'intervento  pubblico  e'  il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,  il
quale si avvale del Gestore per la gestione del  Fondo,  affidando  a
quest'ultimo l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attivita': 
    a) esame delle istanze trasmesse dai soggetti finanziatori; 
    b) istruttoria delle richieste di intervento della  garanzia  del
Fondo di cui al successivo art. 7; 
    c) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute  in
caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al  punto
b); 
    d) verifica a campione della veridicita' delle dichiarazioni rese
dal mutuatario con il modulo di domanda di cui al successivo art.  6,
comma 1, lettera a), a fronte delle istanze ammesse alla garanzia del
Fondo; 
    e) recupero  di  quanto  erogato  ai  finanziatori  a  titolo  di
garanzia ai sensi del presente decreto; 
    f) gestione a  stralcio  di  tutte  le  attivita'  connesse  alle
garanzie concesse dal Fondo di garanzia di  cui  all'art.  13,  comma
3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  il
Dipartimento  del  tesoro  emana   un   apposito   disciplinare,   da
sottoscriversi per accettazione dal Gestore,  con  il  quale  vengono
stabilite le modalita' di  svolgimento  del  servizio  e  i  relativi
rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita'  del
Gestore. 
  5.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione del predetto  disciplinare  si  provvede  a  valere
sulle risorse  del  Fondo,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.