Art. 2 Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo 1. Il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' destinato alle finalita' indicate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo i criteri di cui al successivo art. 3. 2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 3. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico e' il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, il quale si avvale del Gestore per la gestione del Fondo, affidando a quest'ultimo l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attivita': a) esame delle istanze trasmesse dai soggetti finanziatori; b) istruttoria delle richieste di intervento della garanzia del Fondo di cui al successivo art. 7; c) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto b); d) verifica a campione della veridicita' delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo di domanda di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), a fronte delle istanze ammesse alla garanzia del Fondo; e) recupero di quanto erogato ai finanziatori a titolo di garanzia ai sensi del presente decreto; f) gestione a stralcio di tutte le attivita' connesse alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore. 5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.