Art. 3 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unita' immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. 2. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. 3. Il mutuatario,alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprieta' per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. 4. Il Gestore di cui all'art. 1, nelle attivita' di ammissione alla garanzia dei mutui ipotecari di cui al comma 1, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, assegna priorita' ai mutui erogati a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 5. Per i mutui ai quali e' assegnata priorita' ai sensi del comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non puo' essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.