Art. 4 
 
                        Soggetti finanziatori 
 
  1.  Possono  effettuare  le  operazioni  di  erogazione  dei  mutui
garantiti dal Fondo: 
    a) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del medesimo  decreto  legislativo,  ovvero  fino  all'emanazione
delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo art. 106,  gli
intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto  dal  previgente
art. 107 dello stesso decreto legislativo. 
  2. Il Dipartimento del tesoro e  l'Associazione  Bancaria  Italiana
(ABI) stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale si disciplinano: 
    a)  le  modalita'   di   adesione   dei   soggetti   finanziatori
all'iniziativa del Fondo; 
    b) gli impegni degli aderenti volti a favorire la  conoscenza  da
parte dei  mutuatari,  della  misura  di  garanzia  disciplinata  dal
presente decreto; 
    c) le misure facoltative  che  i  soggetti  finanziatori  possono
adottare a  tutela  dei  mutuatari  che  presentano  difficolta'  nel
pagamento delle rate del mutuo; 
    d) l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto. 
  3. I  soggetti  finanziatori  si  impegnano  a  non  richiedere  al
mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative,  queste  ultime  nei
limiti  consentiti  dalla  legislazione  vigente,  oltre  all'ipoteca
sull'immobile.