Art. 4 Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo: a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo, ovvero fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo art. 106, gli intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto dal previgente art. 107 dello stesso decreto legislativo. 2. Il Dipartimento del tesoro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale si disciplinano: a) le modalita' di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo; b) gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari, della misura di garanzia disciplinata dal presente decreto; c) le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficolta' nel pagamento delle rate del mutuo; d) l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto. 3. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile.