Art. 5 
 
                   Natura e misura della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile e  permane  per  l'intera  durata  del
finanziamento. 
  2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50 per  cento
della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui
concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione. 
  3. Per ogni  operazione  di  finanziamento  ammessa  all'intervento
della garanzia il Gestore accantona a  coefficiente  di  rischio,  un
importo non inferiore al 10  per  cento  dell'importo  garantito  del
finanziamento stesso.