Art. 6 
 
                      Ammissione alla garanzia 
 
  1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente  per
via telematica, con le seguenti modalita': 
    a)  il  soggetto  finanziatore  raccoglie  e,   verificatane   la
completezza e la regolarita' formale, trasmette al Gestore il  modulo
di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di  certificazione
e di atto di notorieta' rilasciata dal richiedente il mutuo ai  sensi
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  circa  il  possesso  dei
requisiti e delle eventuali priorita' previsti dal presente  decreto,
sulla base del modello che sara' disponibile sul sito  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e del Gestore; 
    b) il Gestore,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,
assegna alla richiesta un numero di  posizione  progressivo,  secondo
l'anno, il mese, il  giorno,  l'ora  e  il  minuto  di  arrivo  della
richiesta stessa, verifica la disponibilita'  del  Fondo  e  comunica
entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione  alla  garanzia
del Fondo. Nel caso in cui  le  disponibilita'  del  Fondo  risultino
totalmente impegnate, il Gestore  nega  l'ammissione  alla  garanzia,
dandone comunicazione al finanziatore e al  Dipartimento  del  tesoro
entro i successivi 5 giorni; 
    c) il soggetto finanziatore,  una  volta  acquisita  la  conferma
dell'avvenuta  ammissione  alla  garanzia  del  Fondo,  comunica   al
Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento  dell'operazione
di mutuo ovvero la eventuale  mancata  erogazione  dello  stesso.  La
mancata comunicazione dell'avvenuto  perfezionamento  dell'operazione
di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata  erogazione  entro  i
termini  previsti,  comporta  la  decadenza  della  ammissione   alla
garanzia del Fondo; 
    d)  nel  caso  di  mancato  perfezionamento  ovvero  di   mancata
erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo,  il  soggetto
finanziatore e' tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore  e
al richiedente il mutuo stesso. 
  2.  Resta,  in  ogni  caso,  facolta'  dei  soggetti   finanziatori
l'erogazione del mutuo. 
  3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e
senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo. 
  4. I soggetti finanziatori comunicano, a pena  di  decadenza  della
garanzia, entro il  termine  di  40  giorni,  al  Gestore  l'avvenuta
estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilita'  del
mutuo tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del  testo  Unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in caso di
accollo.