Art. 7 
 
                      Intervento della garanzia 
 
  1.  Nel  caso  di  inadempimento  del   mutuatario,   il   soggetto
finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di  scadenza  della  prima
rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via
telematica,  comunicando  l'ammontare   dell'esposizione   in   linea
capitale. 
  2. Entro il termine di  12  mesi  dalla  comunicazione  di  cui  al
precedente  comma,  il  soggetto  finanziatore  invia  al  mutuatario
l'intimazione   al    pagamento    dell'ammontare    dell'esposizione
complessiva, tramite lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,
ovvero altro mezzo equivalente ai  sensi  dell'art.  48  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida  al  pagamento
della somma dovuta. 
  3.  L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza  al
Gestore, per via telematica. 
  4. Entro  6  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della  lettera  di
intimazione da  parte  del  mutuatario  senza  che  lo  stesso  abbia
provveduto al pagamento, il soggetto finanziatore  puo'  chiedere  al
Gestore, mediante posta elettronica certificata,  l'intervento  della
garanzia del Fondo, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per
il recupero del credito di propria spettanza e  degli  accessori  nel
rispetto dei limiti di legge. 
  5. Trascorso il termine di cui al comma precedente,  senza  che  il
soggetto finanziatore abbia richiesto al Gestore l'attivazione  della
garanzia, ovvero non abbia comunicato la ripresa del pagamento  delle
rate del mutuo, la medesima garanzia decade. 
  6. Qualora il mutuatario riprenda il pagamento  delle  rate,  resta
salva la facolta' del soggetto finanziatore, nell'ipotesi di un nuovo
inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia. 
  7. Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia,  deve  essere
allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore: 
    a) una dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: 
      1) l'avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario; 
      2) la data di erogazione del mutuo a favore del mutuatario; 
      3) l'ultima rata rimasta insoluta e l'indicazione del  capitale
residuo; 
      4) l'inadempienza del mutuatario accertata con le modalita'  di
cui al comma 2 del presente articolo; 
    b)  copia  della  ricevuta  di  ritorno  della  raccomandata   di
intimazione di cui al comma 2, ovvero della ricevuta di  altro  mezzo
equivalente ai sensi dell'art. 48 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    c) copia del contratto del mutuo; 
    d) copia del piano di ammortamento consegnato al  mutuatario  con
le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi. 
  8. Entro 30 giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta,
completa della documentazione sopra descritta,  il  Gestore,  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle  richieste,  provvede  alla
corresponsione dell'importo spettante ai soggetti finanziatori. 
  9. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma
7, il termine di cui  al  comma  8  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di
180 giorni dalla data della richiesta. 
  10. Nel caso in cui successivamente  all'intervento  del  Fondo  il
mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo
al soggetto finanziatore, quest'ultimo deve provvedere a riversare al
Fondo, entro e non oltre 45 giorni, le somme  riscosse  nella  misura
eccedente la quota non garantita dal Fondo.