Art. 8 
 
               Obbligo di restituzione del mutuatario 
                        e surrogazione legale 
 
  1. A seguito dell'erogazione di cui  all'art.  7,  comma  8,  sorge
l'obbligo in capo al mutuatario di restituire  le  somme  pagate  dal
Fondo, oltre agli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal
giorno del pagamento fino  alla  data  del  rimborso  ed  alle  spese
sostenute per il recupero. 
  2. Con la corresponsione dell'importo di cui all'art. 7,  comma  8,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato  nei  diritti
dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 1203 del codice  civile
e provvede tramite il Gestore al recupero della somma  pagata,  degli
interessi al saggio  legale  maturati  a  decorrere  dal  giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo. 
  3. Il soggetto finanziatore, all'esito delle procedure di recupero,
una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, e'  tenuto  a
rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.