Art. 9 Responsabilita' del mutuatario 1. Ferma restando la validita' della garanzia in essere nei confronti del soggetto finanziatore per tutta la durata del mutuo, qualora risulti che la garanzia sul finanziamento sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, il Gestore provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni di legge e, nei casi di comportamenti che possano configurare un reato perseguibile d'ufficio, trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria, dandone notizia al soggetto finanziatore.