IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con  la  regione  territorialmente  interessata  e,  per  le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo  per  gli  aspetti  di  competenza  in  relazione  agli
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree  e  sugli
immobili, possono stipulare accordi  di  programma  con  uno  o  piu'
proprietari di aree  contaminate  o  altri  soggetti  interessati  ad
attuare progetti integrati di messa in sicurezza  o  bonifica,  e  di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti  di  interesse
nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge  9
dicembre 1998, n. 426; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,   recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione  Italia,  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015", e in particolare l'art. 4, commi da
2 a 10 e 14, che istituisce  un  credito  d'imposta  a  favore  delle
imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui al citato art.
252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; 
  Visto il comma 7 del predetto art. 4,  il  quale  dispone  che  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
per l'attuazione del predetto intervento, al fine di individuare  tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito  d'imposta
a seguito di istanza delle imprese da presentare al  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la legge 9  dicembre  1998,  n.  426,  in  materia  di  nuovi
interventi in campo ambientale, in cui e'  disciplinato  il  concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica  e  ripristino
ambientale dei siti inquinati; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di  recupero  nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 1uglio 1997, n. 241; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. L 187 del 26 giugno 2014 (nel  seguito  "regolamento  generale  di
esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, e, in particolare, l'art.  5,  comma  2,  lettera  d),  che
riconosce  quali  trasparenti  gli  aiuti  concessi  sotto  forma  di
agevolazioni fiscali per i quali sia stabilito un massimale in  grado
di garantire che la soglia applicabile  non  venga  superata,  e  gli
articoli 14  e  17,  che  stabiliscono  le  condizioni  per  ritenere
compatibili  con  il  mercato  interno  ed  esenti  dall'obbligo   di
notifica, rispettivamente,  gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti e gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI,  come
definite ai sensi dell'allegato I al regolamento medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza
per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui  all'art.  252-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  sostituito  dal
comma 1 del medesimo art.  4  del  decreto-legge  n.  145  del  2013,
relativo a  misure  volte  a  favorire  la  realizzazione,  nei  siti
inquinati  nazionali  di  preminente  interesse   pubblico   per   la
riconversione  industriale,  di  progetti  integrati  di   messa   in
sicurezza o  bonifica  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico, al fine di promuoverne  il  riutilizzo  in  condizioni  di
sicurezza sanitaria e ambientale.