IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", e in particolare l'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui al citato art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; Visto il comma 7 del predetto art. 4, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del predetto intervento, al fine di individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi in campo ambientale, in cui e' disciplinato il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 1uglio 1997, n. 241; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito "regolamento generale di esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera d), che riconosce quali trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali per i quali sia stabilito un massimale in grado di garantire che la soglia applicabile non venga superata, e gli articoli 14 e 17, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento medesimo; Decreta: Art. 1 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 145 del 2013, relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.