Art. 2 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle  condizioni  di  cui
all'art. 4, le imprese sottoscrittrici di  accordi  di  programma  ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 252-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel seguito "accordi
di programma", aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) siano  proprietarie  di  aree  contaminate  o  interessate  ad
attuare progetti integrati di messa in  sicurezza  o  bonifica  e  di
riconversione  industriale  e  sviluppo  economico  produttivo  delle
citate aree; 
    b) siano gia' costituite e iscritte  al  Registro  delle  imprese
precedentemente  alla  data  di  sottoscrizione  degli   accordi   di
programma; 
    c) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art.  4
successivamente  alla  sottoscrizione  o  adesione  agli  accordi  di
programma. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e
nei seguenti settori,  come  definiti  dal  regolamento  generale  di
esenzione: 
    a) della produzione di prodotti agricoli di  cui  all'allegato  I
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
    b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; 
    c) della pesca e dell'acquacoltura; 
    d) dell'industria carbonifera; 
    e) della costruzione  navale,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  limitatamente  alle  agevolazioni
concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1.