Art. 3 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 2  possono  beneficiare,  nei  limiti
delle risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  4,  comma  14,  del
decreto-legge n. 145 del 2013 e secondo quanto  previsto  all'art.  5
del presente decreto, di  agevolazioni  nella  forma  di  un  credito
d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto-legge  n.
145 del 2013, 24 dicembre 2013, e  fino  alla  chiusura  del  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. 
  2. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato di cui all'art. 10 ed e' commisurato alla  quota  del  costo
complessivo  dei  beni,   indicati   nell'art.   4,   eccedente   gli
ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale  e'
richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie  dei  beni
d'investimento della stessa  struttura  produttiva  e  ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. 
  3. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di  locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto
dei beni. 
  4. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono  state
sostenute e non concorre alla formazione del reddito, ne' della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rileva, altresi', ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia. 
  6. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di  Stato
che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche  a  titolo
di "de minimis" ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.