Art. 3 Agevolazioni concedibili 1. Le imprese di cui all'art. 2 possono beneficiare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 145 del 2013 e secondo quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013, 24 dicembre 2013, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 10 ed e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale e' richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. 3. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva, altresi', ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 6. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.