Art. 4 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Alle imprese di cui  all'art.  2,  comma  1,  e'  attribuito  il
credito d'imposta di cui all'art. 3 a condizione  che  i  nuovi  beni
strumentali di cui al comma 3 del presente articolo siano  utilizzati
nell'ambito di  unita'  produttive  comprese  in  siti  inquinati  di
interesse  nazionale  individuati   negli   accordi   di   programma,
localizzati nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dall'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  (TFUE)  qualora  riferibili  alle  imprese   di
qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a
piccole e medie imprese. 
  2. Ai fini della concessione del credito d'imposta sono ammesse  le
spese di cui al comma 3 sostenute nei periodi di imposta agevolati ai
sensi dell'art. 3, comma 1, a decorrere dalla data di  sottoscrizione
o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di  spesa
pagati e quietanzati. 
  3. Ai fini della concessione del credito d'imposta  e'  considerato
agevolabile  l'acquisto,  anche  mediante  contratti   di   locazione
finanziaria, e, limitatamente ai beni di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma, la realizzazione, di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; 
    b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione
dei mezzi  di  trasporto  per  le  imprese  attive  nel  settore  dei
trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili  nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'art. 2424 del codice civile; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  4. Le spese di cui al comma 3 sono ammissibili  qualora  rientranti
in un programma di investimenti  finalizzato  alla  creazione  di  un
nuovo  stabilimento,   all'ampliamento   della   capacita'   di   uno
stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a
un cambiamento fondamentale del processo  produttivo  complessivo  di
uno  stabilimento  esistente.  Limitatamente  alle   grandi   imprese
operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di cui  all'art.
10, comma 1, gli investimenti sono ammissibili  solo  se  finalizzati
alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle
attivita' di uno stabilimento, a condizione che  le  nuove  attivita'
non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art.
2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte
precedentemente nello stabilimento. 
  5. Gli  investimenti  sono  agevolabili  se  il  bene  presenta  il
requisito della novita'. Restano, pertanto, esclusi gli  investimenti
per beni a qualunque titolo gia'  utilizzati.  Sono  inoltre  esclusi
dall'agevolazione: 
    a) i beni classificabili in voci di bilancio  diverse  da  quelle
indicate in precedenza; 
    b) gli investimenti di pura sostituzione. 
  6.  Nel  caso  di  acquisizione  delle   immobilizzazioni   tramite
locazione finanziaria: 
    a) i relativi contratti devono prevedere l'obbligo  di  acquisire
il bene alla scadenza del contratto di locazione; 
    b) non sono ammesse le spese relative ai beni  acquisiti  con  il
sistema della locazione finanziaria gia' di  proprieta'  dell'impresa
beneficiaria delle agevolazioni.