Art. 4 Spese ammissibili 1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, e' attribuito il credito d'imposta di cui all'art. 3 a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 3 del presente articolo siano utilizzati nell'ambito di unita' produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 2. Ai fini della concessione del credito d'imposta sono ammesse le spese di cui al comma 3 sostenute nei periodi di imposta agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di spesa pagati e quietanzati. 3. Ai fini della concessione del credito d'imposta e' considerato agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione, di: a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 4. Le spese di cui al comma 3 sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di cui all'art. 10, comma 1, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. 5. Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novita'. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo gia' utilizzati. Sono inoltre esclusi dall'agevolazione: a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza; b) gli investimenti di pura sostituzione. 6. Nel caso di acquisizione delle immobilizzazioni tramite locazione finanziaria: a) i relativi contratti devono prevedere l'obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione; b) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.