Art. 7 
 
 
               Modalita' di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Ferma restando la procedura di concessione di cui ai commi  2  e
seguenti, ciascun accordo  di  programma  indica,  nei  limiti  della
dotazione complessiva di cui all'art. 5,  l'ammontare  delle  risorse
destinate alla concessione delle agevolazioni previste  dal  presente
decreto.  L'accordo  di  programma  include  altresi',  per  ciascuna
impresa sottoscrittrice ovvero successivamente  aderente  selezionata
sulla base dei criteri, modalita' e procedure  previste  dall'accordo
di programma stesso: 
    a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti  per
ciascuna categoria di beni ammissibili di cui all'art.  4,  comma  3,
per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma  1,  fino
alla chiusura del  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2015; 
    b)  l'importo  massimo   del   credito   d'imposta   concedibile,
calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le  modalita'  previste
da ciascun accordo, nonche' nel rispetto delle intensita' massime  di
aiuto di cui all'art. 10, comma 3, sulla base del piano di  cui  alla
lettera a); 
    c) l'espressa previsione che l'importo di  cui  alla  lettera  b)
potra' essere proporzionalmente diminuito in relazione  all'effettiva
disponibilita' delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art.
4, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
  2. Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro
formale del Ministero dello sviluppo  economico,  Direzione  generale
per  gli  incentivi  alle  imprese,  ai  fini  della  verifica  della
disponibilita' delle risorse finanziarie, nei limiti della  dotazione
complessiva di cui all'art. 5, previste complessivamente  da  ciascun
accordo di programma, nonche' di quelle attribuibili, all'interno del
predetto   plafond,   a   ciascuna    impresa    sottoscrittrice    o
successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica,
il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al
fabbisogno  finanziario  per  ciascun  accordo  di  programma  e  per
ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. 
  3. La concessione dell'agevolazione avviene a  seguito  di  istanza
presentata dalle  imprese,  per  le  quali  e'  stata  effettuata  la
prenotazione  delle  risorse  ai  sensi  del   comma   2,   per   via
esclusivamente telematica e nella forma di  dichiarazione  sostituiva
di atto notorio ai sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  L'istanza  e'
riferita alle spese sostenute  nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di presentazione ed  e'  corredata  di  una
certificazione del soggetto incaricato della revisione legale  o  del
collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della
revisione legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39, dalla quale risulti l'ammontare delle spese  di  cui  all'art.  4
effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo  d'imposta  cui  si
riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di  cui  all'art.  3,
comma 2, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione
dovra' essere allegata al bilancio. 
  4. Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi  alle
imprese sono fornite le istruzioni  utili  alla  migliore  attuazione
dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza  e  dei
relativi allegati, necessari  alle  verifiche  di  cui  al  comma  5,
nonche' le modalita'  e  i  termini  di  presentazione.  Il  medesimo
provvedimento direttoriale riporta altresi', in ottemperanza all'art.
7  della  legge  11  novembre  2011,  n.  180  e  all'art.   34   del
decreto-legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  l'elenco  degli  oneri
informativi introdotti  ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione
prevista dal presente decreto. 
  5. Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello  sviluppo
economico che, verificate la completezza delle  informazioni  oggetto
di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformita'  ai
requisiti di ammissibilita'  di  cui  al  presente  decreto,  nonche'
accertato l'avvio delle attivita' derivanti dagli impegni assunti  da
parte  delle  imprese  richiedenti  con  gli  accordi  di  programma,
determina, nel rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse annue stanziate e  delle  risorse  finanziarie  prenotate  ai
sensi del comma 2, l'ammontare dell'agevolazione spettante a  ciascun
beneficiario, emana il relativo decreto di  concessione  e  trasmette
all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei  soggetti
beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di
essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero  dello  sviluppo
economico, per  via  telematica,  i  dati  delle  imprese  che  hanno
utilizzato il credito d'imposta  in  compensazione,  con  i  relativi
importi. Le modalita' telematiche di  scambio  dei  dati  di  cui  ai
periodi precedenti sono concordate tra il  Ministero  e  la  predetta
Agenzia.