Art. 8 Controlli, monitoraggio e ispezioni 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, in particolare, controlli a campione, che possono prevedere anche ispezioni in loco, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio. 3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 4. L'Agenzia delle entrate controlla, in sede di presentazione del modello F24 attraverso i propri sistemi telematici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, che l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non sia superiore a quello dell'agevolazione concessa dal Ministero, precedentemente comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 5. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare dell'agevolazione concessa, la predetta Agenzia scarta la relativa operazione di versamento. 5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.