Art. 8 
 
 
                 Controlli, monitoraggio e ispezioni 
 
  1. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo  economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza, secondo quanto previsto dal presente articolo. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, in  particolare,
controlli a campione, che possono prevedere anche ispezioni in  loco,
finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di  accesso  al
beneficio. 
  3. Ai fini dei controlli di cui al  comma  2,  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa  pubblica
e repressione frodi comunitarie della Guardia di  finanza,  ai  sensi
dell'art. 25, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  4. L'Agenzia delle entrate controlla, in sede di presentazione  del
modello  F24  attraverso  i  propri  sistemi  telematici,  ai   sensi
dell'art. 3, comma 5, che l'importo del credito d'imposta  utilizzato
in  compensazione  non  sia  superiore  a  quello   dell'agevolazione
concessa dal Ministero, precedentemente comunicato ai sensi dell'art.
7, comma 5. Nel caso in  cui  l'importo  del  credito  utilizzato  in
compensazione  risulti  superiore   all'ammontare   dell'agevolazione
concessa, la  predetta  Agenzia  scarta  la  relativa  operazione  di
versamento. 
  5.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  la  documentazione  utile   al
monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite  con
decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.