Art. 9 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) verifica della non sussistenza di  uno  o  piu'  requisiti  di
ammissibilita'; 
    b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione
o adesione agli accordi di programma; 
    c) mancato mantenimento del programma  di  investimento  e/o  dei
beni per l'uso previsto nei siti  inquinati  nazionali  di  interesse
pubblico di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo n.  152  del
2006 per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di  piccole
e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del  programma  stesso,
ovvero cessazione dell'attivita' da parte dell'impresa o apertura nei
confronti della medesima di procedura concorsuale; 
    d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 3, comma 6; 
    e) mancata realizzazione degli investimenti previsti nei piani di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a); 
    f)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni; 
    g)  il  soggetto  si  sottragga  agli  obblighi  di  controllo  e
monitoraggio di cui all'art. 8. 
  2. Nei casi in cui e'  disposta  la  revoca  dell'agevolazione,  il
Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  al  recupero
dell'importo dovuto dall'impresa, maggiorato degli interessi e  delle
sanzioni previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e  amministrativo.
Dell'adozione dei provvedimenti di revoca, anche  parziale,  e'  data
comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.