Art. 9 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica della non sussistenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita'; b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma; c) mancato mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l'uso previsto nei siti inquinati nazionali di interesse pubblico di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso, ovvero cessazione dell'attivita' da parte dell'impresa o apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 6; e) mancata realizzazione degli investimenti previsti nei piani di cui all'art. 7, comma 1, lettera a); f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni; g) il soggetto si sottragga agli obblighi di controllo e monitoraggio di cui all'art. 8. 2. Nei casi in cui e' disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero dell'importo dovuto dall'impresa, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo. Dell'adozione dei provvedimenti di revoca, anche parziale, e' data comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.