IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105  «Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali»  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67  del  decreto-legge
24  gennaio  2012,  n.  1,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 24 marzo 2012, n.  27,  che  prevede  la  possibilita'  per  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   di
stipulare con le  Associazioni  nazionali  di  categoria  ovvero  con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di
una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5; 
  Vista  la  legge  numero  241  del  7  agosto  1990  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo  il
quale la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziarti e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione   ed   alla   pubblicazione    da    parte    delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Vista la nota del 18 luglio 2014 n.  3214  del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca con la  quale  e'  stato  sottoposto  all'attenzione  del  sig.
Ministro lo schema di  decreto  ministeriale  avente  ad  oggetto  la
determinazione delle aree prioritarie di intervento per  lo  sviluppo
del  settore  della  filiera  ittica  e  per  l'individuazione  delle
attivita'  per  cui  e'  possibile  stipulare  convenzioni   con   le
Associazioni nazionali di categoria e/o  con  Consorzi  dalle  stesse
istituiti ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 226, come  sostituito  dall'art.  67  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n.  27,  con  relativa  fissazione  dei  criteri  per  la
selezione e valutazione dei programmi da finanziare; 
  Vista la nota del  23  luglio  2014,  n.  8020  del  Vice  Capo  di
gabinetto vicario, con la quale  si  rileva  che  la  fattispecie  in
questione riguarda una  attivita'  meramente  gestionale  e  pertanto
rimanda   alla   Direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura la facolta' di individuare l'attivita'  prioritaria
nonche' di destinare l'interezza dei fondi assegnati sul capitolo  di
bilancio pertinente; 
  Vista la nota del 6 agosto 2014, n.  3454  del  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca, sulla quale il sig. Ministro  ha  espresso  parere  favorevole
sull'attivita' prioritaria individuata nonche' sull'iter procedurale; 
  Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attivita'
oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi  di
sviluppo  del  settore  anche  attraverso  la  semplificazione  degli
adempimenti a carico degli operatori; 
  Vista l'attivita' indicata nella lettera f), dell'art. 5,  comma  1
del su indicato decreto legislativo,  recante  «Riduzione  dei  tempi
procedurali  e  delle  attivita'   documentali   nel   quadro   della
semplificazione amministrativa e del miglioramento dei  rapporti  fra
gli  operatori  del  settore  e  la  pubblica   amministrazione,   in
conformita' ai principi della legislazione vigente in materia»; 
  Viste le risorse disponibili  recate  dal  pertinente  capitolo  di
bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo  della
filiera della pesca»; 
  Ritenuto  necessario,  nel  particolare  momento   di   congiuntura
economica, individuare quale specifica priorita' quella indicata alla
lettera f), dell'art. 5, comma 1 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 226, come  modificato  dall'art.  67  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo
2012, n. 27, nonche' i criteri e  le  modalita'  di  selezione  delle
proposte da finanziare mediante convenzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  individua  l'attivita'  priorita'  per  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della  pesca
nonche' le  iniziative  da  attuare  per  la  realizzazione  di  tale
obiettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67  del  decreto-legge
24  gennaio  2012,  n.  1,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 
  2.  Con  il  presente  decreto  vengono  altresi'  determinate   le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti  afferenti   le   singole
iniziative ed i relativi criteri di valutazione  nonche'  il  riparto
tra le medesime dello stanziamento complessivo. 
  3. Ai fini del presente  decreto  per  «attivita'  prioritaria»  si
intende  l'attivita'  definita  e  individuata  tra  quelle  previste
dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226,
come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'»; per «iniziative» si intendono  i
singoli interventi individuati per  la  realizzazione  dell'attivita'
prioritaria. 
  4.  Tutte  le  «iniziative»  individuate   dal   presente   decreto
concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia  nella
realizzazione dell'attivita' prioritaria e sono,  pertanto,  di  pari
valore nell'ambito delle risorse disponibili.