Art. 4 
 
 
               Modalita' di presentazione dei progetti 
 
  1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca  ovvero
i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano  realizzare  progetti
inerenti le singole «iniziative» individuate dal presente decreto per
la  realizzazione  dell'«attivita'  prioritaria»  devono   presentare
istanza   alla   Direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura con le modalita' indicate nel presente articolo.  I
progetti  devono  essere  presentati   separatamente   per   ciascuna
«iniziativa». 
  2. I  progetti,  a  pena  di  inammissibilita',  devono  riguardare
l'esecuzione di attivita' che non costituiscano oggetto  di  progetti
gia' completati o in corso  di  realizzazione  e  gia'  finanziati  a
totale copertura da altri  enti  o  dallo  stesso  Ministero  per  le
politiche agricole alimentari e forestali. 
  3.  Per  ogni  «iniziativa»,  ciascun   progetto   deve   pervenire
all'Amministrazione in un unico plico, chiuso  e  sigillato  mediante
l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi  di  chiusura  o
altro sistema tale da garantirne la chiusura  ermetica,  in  modo  da
impedire ogni  accesso  o  da  rendere  evidente  ogni  tentativo  di
apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione  del  mittente,
la denominazione dell'«iniziativa» per la  quale  il  progetto  viene
proposto, riportando l'articolo e la lettera  del  presente  decreto,
con  l'ulteriore  indicazione  di  quanto  segue:  «Progetto  per  le
finalita' di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5, comma  1
del decreto legislativo 18  maggio  2001,  n.  226,  come  modificato
dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1». 
  4.  Ciascun  plico  deve  essere  indirizzato  a  «Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - Ex Pemac IV» - Viale  dell'Arte
n. 16 - III piano - 00144 Roma. 
  5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso  l'Ufficio
di segreteria della Direzione generale - sito al III piano  di  viale
dell'Arte  16  -  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida  con  un
giorno festivo, o sabato, o domenica, la  datata  limite  si  intende
protratta al primo giorno feriale utile. 
  L'orario di ricezione della segreteria e' dalle ore 9,00  alle  ore
17,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedi' al venerdi'. 
  6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio  del
mittente, pertanto il tardivo arrivo del  plico  stesso  rispetto  al
termine perentorio sopra specificato  comportera'  l'inammissibilita'
della istanza. Per la ricezione utile del plico fara' fede il  timbro
apposto  dalla  segreteria  della  Direzione  generale  della   pesca
marittima e dell'acquacoltura. 
  7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta  chiuse
e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o  firma  sui
lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura: 
    busta n. 1: documentazione amministrativa; 
    busta n. 2: proposta tecnico-economica.