Art. 6 
 
 
                     Proposta tecnico-economica 
 
  1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica)  deve  contenere  una
relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare,
esaurienti e documentate circa: 
  a) gli obiettivi del  progetto,  in  relazione  alle  problematiche
affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi; 
  b)  l'indicazione  dei  possibili  destinatari   degli   interventi
previsti; 
  c)  le  metodologie  previste  per  lo  sviluppo  del  progetto   e
l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi; 
  d) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o  lungo
termine per i potenziali fruitori dei risultati); 
  e) le  iniziative  previste  per  la  comunicazione  e  la  massima
diffusione delle informazioni riguardanti  il  progetto,  nonche'  la
divulgazione, e il trasferimento dei risultati; 
  f)  gli  eventuali  altri  soggetti,  enti  pubblici,   istituzioni
scientifiche e strutture coinvolte nel progetto; 
  g) la qualificazione tecnica e professionale, sia  individuale  che
collettiva degli operatori impegnati nel progetto; 
  h) l'articolazione della gestione del programma (sotto  il  profilo
di eventuali  collegamenti  coordinati  con  altri  programmi,  delle
funzioni delle unita' operative interne  e  delle  modalita'  sia  di
coordinamento delle relative  attivita'  sia  di  monitoraggio  degli
stati di avanzamento delle stesse); 
  i) l'elenco del personale  partecipante  (cognome  e  nome,  codice
fiscale,  titolo  di  studio   qualifica   professionale,   ente   di
appartenenza, funzione nel  progetto,  tempo  di  impegno  mesi/uomo,
eventuale retribuzione); 
  l) le attivita' precedentemente svolte e competenze  acquisite  dai
responsabili (curriculum professionale del responsabile del  progetto
e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di
informazioni  circa  i  principali  incarichi  svolti  in  ordine  ad
argomenti attinenti al progetto); 
  m) durata del  progetto  (mesi)  e  la  tempistica  delle  fasi  di
attuazione intermedie e di conclusione; 
  n) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e  costo
complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento,  collaboratori,
viaggi e missioni, ecc.); 
  o) ulteriore documentazione allegata. 
  2. In attuazione di quanto disposto dal precedente  art.  1,  comma
4), per ciascuna delle «iniziative» previste all'art. 3 del  presente
decreto il piano di spesa proposto  non  deve  superare,  a  pena  di
inammissibilita', l'importo di euro 199.500,00. 
  3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti  i
chiarimenti, le notizie e  la  documentazione  ritenuti  necessari  e
richiesti  dall'Amministrazione.  Tutto  il   materiale   documentale
fornito  dai  proponenti  sara'  gestito   dall'Amministrazione   nel
rispetto della normativa vigente e verra'  utilizzato  esclusivamente
per l'espletamento degli adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  di
propria competenza inerenti la presente procedura.