Art. 11 
 
 
          Comunicazioni con l'Autorita', segreto d'ufficio 
                            e pubblicita' 
 
  1. Nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni,  le
richieste,  le  trasmissioni  di  documenti  e  le  convocazioni   ai
destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: 
    a) posta elettronica certificata; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    c) consegna a mano contro ricevuta. 
  2. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste  connesse  all'istruttoria  da  parte  degli
interessati o di terzi all'Autorita'. 
  3.   Nei   limiti   necessari   all'accertamento   dei   fatti    e
all'applicazione  dell'eventuale  sanzione,  tutte  le  notizie,   le
informazioni o i  dati  acquisiti  nello  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria da parte dell'Autorita'  sono  tutelati  dal  segreto  di
ufficio anche nei riguardi  delle  pubbliche  amministrazioni,  fatti
salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice penale. 
  4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale e'  pubblicato
integralmente sul sito istituzionale  dell'Autorita'.  Gli  atti  del
procedimento diversi dal provvedimento finale  non  sono  pubblicati.
Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.