Art. 12 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 settembre 2014 Il Presidente: Cantone