Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Il presente Regolamento e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita' ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Roma, 9 settembre 2014 
 
                                               Il Presidente: Cantone