Art. 12
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'Autorita' ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 9 settembre 2014
Il Presidente: Cantone