Art. 3 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il Responsabile del procedimento e'  il  dirigente  responsabile
dell'ufficio competente all'istruttoria per le  sanzioni  di  cui  al
presente Regolamento.  Esso  puo'  assegnare  la  responsabilita'  di
singoli  procedimenti  ad  altro  dipendente  della   stessa   unita'
organizzativa. Di tale assegnazione e' data comunicazione al Soggetto
obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. 
  2.  Il  Responsabile  del  procedimento  assicura   il   legittimo,
adeguato,  completo  e   tempestivo   svolgimento   dell'istruttoria,
garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di  difesa
del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio  del
procedimento.