Art. 3 Responsabile del procedimento 1. Il Responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria per le sanzioni di cui al presente Regolamento. Esso puo' assegnare la responsabilita' di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unita' organizzativa. Di tale assegnazione e' data comunicazione al Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. 2. Il Responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di difesa del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.