Art. 4
Avvio del procedimento
1. L'Autorita' avvia il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente Regolamento d'ufficio, nei casi in cui,
nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti
configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di
segnalazioni ad essa pervenute.
2. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente
infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio
del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia
riassuntiva trimestrale.
Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l'Autorita'
da' comunicazione del mancato avvio del procedimento.
3. Il Responsabile, nel caso in cui disponga l'avvio del
procedimento, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della
presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente
Regolamento, ne da' comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e al
soggetto esterno all'Autorita' che ha formulato la segnalazione. La
medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei
soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare
un pregiudizio dal procedimento in corso.
4. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la
comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente
gravosa, l'Autorita' provvede a rendere noti gli elementi essenziali
del procedimento mediante forme di pubblicita' idonee di volta in
volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Autorita'.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere
almeno indicati:
a) la contestazione della violazione;
b) il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione
allegata, nonche' per eventuali controdeduzioni;
c) la possibilita' di richiedere di essere sentiti in audizione
presso l'Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare
detta richiesta;
d) l'ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del
procedimento;
e) il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale
opera e i modi per entrare in contatto;
f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.