Art. 4 Avvio del procedimento 1. L'Autorita' avvia il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento d'ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. 2. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l'Autorita' da' comunicazione del mancato avvio del procedimento. 3. Il Responsabile, nel caso in cui disponga l'avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento, ne da' comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all'Autorita' che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso. 4. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l'Autorita' provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorita'. 5. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati: a) la contestazione della violazione; b) il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonche' per eventuali controdeduzioni; c) la possibilita' di richiedere di essere sentiti in audizione presso l'Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; d) l'ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del procedimento; e) il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto; f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.