Art. 4 
 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1.  L'Autorita'  avvia  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui al presente Regolamento d'ufficio, nei casi  in  cui,
nel corso di accertamenti o  ispezioni,  siano  emersi  comportamenti
configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla  base  di
segnalazioni ad essa pervenute. 
  2. Nel caso di segnalazioni  gravemente  incomplete  o  palesemente
infondate il Responsabile del procedimento dispone il  mancato  avvio
del procedimento, informandone il Consiglio  attraverso  una  notizia
riassuntiva trimestrale. 
  Qualora i soggetti interessati ne facciano  richiesta,  l'Autorita'
da' comunicazione del mancato avvio del procedimento. 
  3.  Il  Responsabile,  nel  caso  in  cui  disponga   l'avvio   del
procedimento, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della
presunta  omessa  adozione  dei  Provvedimenti  di  cui  al  presente
Regolamento, ne da' comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e  al
soggetto esterno all'Autorita' che ha formulato la  segnalazione.  La
medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei
soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa  derivare
un pregiudizio dal procedimento in corso. 
  4. Nel caso in cui, per il rilevante  numero  dei  destinatari,  la
comunicazione  personale  risulti   impossibile   o   particolarmente
gravosa, l'Autorita' provvede a rendere noti gli elementi  essenziali
del procedimento mediante forme di pubblicita'  idonee  di  volta  in
volta stabilite dalla medesima, tra cui  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'Autorita'. 
  5. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati: 
    a) la contestazione della violazione; 
    b) il termine per l'invio di eventuali memorie  e  documentazione
allegata, nonche' per eventuali controdeduzioni; 
    c) la possibilita' di richiedere di essere sentiti  in  audizione
presso l'Ufficio competente, specificando il  termine  per  inoltrare
detta richiesta; 
    d) l'ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti  del
procedimento; 
    e) il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale
opera e i modi per entrare in contatto; 
    f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.