Art. 5 
 
Avvio del procedimento in caso di accertata violazione  da  parte  di
  organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive 
  1. Qualora l'omessa mancata adozione dei Provvedimenti  di  cui  al
presente   Regolamento   sia   accertata   da   organi   di   polizia
amministrativa o da organi con funzioni ispettive,  gli  stessi  sono
tenuti  a  contestare  la  violazione  ai  soggetti   obbligati.   La
contestazione costituisce avvio del  procedimento  e  deve  contenere
tutti gli elementi  previsti  dall'art.  4,  comma  5,  del  presente
Regolamento. 
  2. Il procedimento e' svolto dall'Autorita' ai sensi dell'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nelle forme  e  nei
modi previsti dal presente Regolamento.