Art. 6
Istruttoria
1. Il Responsabile del procedimento procede all'accertamento
dell'eventuale omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente
Regolamento.
2. A tal fine il Responsabile puo':
a) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della
Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221. All'accertamento della violazione possono procedere, su
richiesta dell'Autorita', anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
b) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro
responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti
obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare
l'effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di
partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti
omissivi;
c) disporre l'audizione dei soggetti obbligati, su loro
richiesta.
3. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio,
i partecipanti al procedimento istruttorio, oltre a rispondere alle
richieste di informazioni inviate dal Responsabile del procedimento,
possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi
probatori, produrre ulteriore documentazione, memorie e
controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri partecipanti al
procedimento. Tutta la documentazione prodotta nel corso del
procedimento dovra' essere inviata anche agli altri partecipanti allo
stesso.
4. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio,
i partecipanti al procedimento istruttorio possono, in ogni momento
della fase di acquisizione degli elementi probatori, richiedere di
essere sentiti in audizione dall'unita' organizzativa competente.
5. I partecipanti al procedimento istruttorio possono fare
richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita'
previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato
dall'Autorita'.
6. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto
e riportare:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i
partecipanti;
b) lo scopo;
c) la data prevista per l'audizione;
d) il termine entro il quale dovra' pervenire la conferma di
partecipazione;
e) l'indicazione di un referente, con i relativi contatti, per
eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.
7. Al termine dell'audizione viene predisposto un apposito verbale,
nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi
nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario
verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in
audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, e' consegnata
ai soggetti intervenuti all'audizione.