Art. 6 
 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  Il  Responsabile  del  procedimento  procede   all'accertamento
dell'eventuale omessa adozione dei Provvedimenti di cui  al  presente
Regolamento. 
  2. A tal fine il Responsabile puo': 
    a) disporre ispezioni  e  accertamenti  anche  avvalendosi  della
Guardia  di  Finanza,  ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  2,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221.  All'accertamento  della  violazione   possono   procedere,   su
richiesta dell'Autorita', anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 24  novembre
1981, n. 689. 
    b)  richiedere  alle   amministrazioni   interessate,   al   loro
responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero  ai  soggetti
obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti  ad  accertare
l'effettiva  omessa  adozione  dei  provvedimenti  e  il   grado   di
partecipazione  dei  diversi  soggetti  obbligati  ai   comportamenti
omissivi; 
    c)  disporre  l'audizione  dei  soggetti   obbligati,   su   loro
richiesta. 
  3. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio,
i partecipanti al procedimento istruttorio, oltre a  rispondere  alle
richieste di informazioni inviate dal Responsabile del  procedimento,
possono, in ogni momento della fase di  acquisizione  degli  elementi
probatori,   produrre    ulteriore    documentazione,    memorie    e
controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri  partecipanti  al
procedimento.  Tutta  la  documentazione  prodotta  nel   corso   del
procedimento dovra' essere inviata anche agli altri partecipanti allo
stesso. 
  4. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio,
i partecipanti al procedimento istruttorio possono, in  ogni  momento
della fase di acquisizione degli elementi  probatori,  richiedere  di
essere sentiti in audizione dall'unita' organizzativa competente. 
  5.  I  partecipanti  al  procedimento  istruttorio   possono   fare
richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo  le  modalita'
previste   nel   Regolamento   di   accesso   agli   atti    adottato
dall'Autorita'. 
  6. La convocazione in audizione deve essere formulata per  iscritto
e riportare: 
    a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano  i
partecipanti; 
    b) lo scopo; 
    c) la data prevista per l'audizione; 
    d) il termine entro il quale  dovra'  pervenire  la  conferma  di
partecipazione; 
    e) l'indicazione di un referente, con i  relativi  contatti,  per
eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive. 
  7. Al termine dell'audizione viene predisposto un apposito verbale,
nel quale sono indicati sinteticamente i principali  elementi  emersi
nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario
verbalizzante e da  un  rappresentante  delle  parti  intervenute  in
audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, e'  consegnata
ai soggetti intervenuti all'audizione.