Art. 7
Conclusione del procedimento
1. L'istruttoria si conclude con la proposta del dirigente
dell'ufficio competente, che puo' consistere:
a) nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione
dei provvedimenti;
b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un
termine breve, non superiore ai 60 giorni;
c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una
sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantita', in relazione
alle responsabilita' accertate nella omessa adozione del
provvedimento.
2. Il Consiglio, sulla base della proposta, puo' disporre ulteriori
accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia
ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre l'audizione
anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento.
3. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del
procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la
riapertura dei termini.
4. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalita' di
convocazione di cui all'art. 5, comma 6, i rappresentanti delle parti
illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al
procedimento.
5. Il Consiglio, qualora deliberi l'irrogazione della sanzione,
puo' disporre anche l'immediata notifica della medesima al soggetto
responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali
osservazioni e controdeduzioni.
6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque
decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera,
dandone adeguata motivazione, il provvedimento di definitiva
irrogazione della sanzione determinandone l'importo.