Art. 7 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1.  L'istruttoria  si  conclude  con  la  proposta  del   dirigente
dell'ufficio competente, che puo' consistere: 
    a) nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione
dei provvedimenti; 
    b) nella diffida ad adottare i  provvedimenti  omessi,  entro  un
termine breve, non superiore ai 60 giorni; 
    c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una
sanzione pecuniaria di cui si definisce la  quantita',  in  relazione
alle   responsabilita'   accertate   nella   omessa   adozione    del
provvedimento. 
  2. Il Consiglio, sulla base della proposta, puo' disporre ulteriori
accertamenti ovvero, qualora ne  sia  fatta  richiesta  ed  essa  sia
ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre  l'audizione
anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento. 
  3. In caso di  supplemento  di  istruttoria,  il  Responsabile  del
procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti,  con  la
riapertura dei termini. 
  4. In caso di audizione,  da  esperirsi  secondo  le  modalita'  di
convocazione di cui all'art. 5, comma 6, i rappresentanti delle parti
illustrano  al  Consiglio  la  propria   posizione   in   merito   al
procedimento. 
  5. Il Consiglio, qualora  deliberi  l'irrogazione  della  sanzione,
puo' disporre anche l'immediata notifica della medesima  al  soggetto
responsabile, assegnando  un  termine  di  30  giorni  per  eventuali
osservazioni e controdeduzioni. 
  6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque
decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera,
dandone  adeguata  motivazione,  il   provvedimento   di   definitiva
irrogazione della sanzione determinandone l'importo.