Art. 7 Conclusione del procedimento 1. L'istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell'ufficio competente, che puo' consistere: a) nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione dei provvedimenti; b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni; c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantita', in relazione alle responsabilita' accertate nella omessa adozione del provvedimento. 2. Il Consiglio, sulla base della proposta, puo' disporre ulteriori accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre l'audizione anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento. 3. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la riapertura dei termini. 4. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalita' di convocazione di cui all'art. 5, comma 6, i rappresentanti delle parti illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al procedimento. 5. Il Consiglio, qualora deliberi l'irrogazione della sanzione, puo' disporre anche l'immediata notifica della medesima al soggetto responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. 6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, dandone adeguata motivazione, il provvedimento di definitiva irrogazione della sanzione determinandone l'importo.