Art. 8 Quantificazione della sanzione 1. L'importo della sanzione pecuniaria e' definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. A tal fine l'importo e' definito in rapporto a: a) la gravita' dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attivita', al rischio di corruzione; c) la contestuale omissione di piu' di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento; d) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.