Art. 8
Quantificazione della sanzione
1. L'importo della sanzione pecuniaria e' definito entro i limiti
minimi e massimi previsti dall'art. 19, comma 5, lett. b), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri
generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. A tal fine l'importo e' definito in rapporto a:
a) la gravita' dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di
partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla
dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di
esposizione dell'amministrazione, o di sue attivita', al rischio di
corruzione;
c) la contestuale omissione di piu' di uno dei provvedimenti
obbligatori di cui al presente Regolamento;
d) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli
contestati;
e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze dell'infrazione contestata.