Art. 8 
 
 
                   Quantificazione della sanzione 
 
  1. L'importo della sanzione pecuniaria e' definito entro  i  limiti
minimi e massimi previsti  dall'art.  19,  comma  5,  lett.  b),  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri
generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. A tal fine l'importo e' definito in rapporto a: 
    a) la gravita' dell'infrazione, anche tenuto conto del  grado  di
partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; 
    b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla
dimensione  organizzativa  dell'amministrazione   e   al   grado   di
esposizione dell'amministrazione, o di sue attivita', al  rischio  di
corruzione; 
    c) la contestuale omissione di  piu'  di  uno  dei  provvedimenti
obbligatori di cui al presente Regolamento; 
    d) l'eventuale reiterazione di comportamenti  analoghi  a  quelli
contestati; 
    e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze dell'infrazione contestata.