Art. 9 
 
 
               Termine di conclusione del procedimento 
 
  1. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120
giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. 
  2.  Il  termine  puo'  essere  sospeso  in  caso  di   accertamenti
particolarmente  complessi,  ovvero  nel  caso  di  convocazione   in
audizione, presso  il  Responsabile  del  procedimento  o  presso  il
Consiglio.