Art. 9
Termine di conclusione del procedimento
1. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120
giorni dalla data di comunicazione del suo avvio.
2. Il termine puo' essere sospeso in caso di accertamenti
particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in
audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il
Consiglio.