Art. 9 Termine di conclusione del procedimento 1. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. 2. Il termine puo' essere sospeso in caso di accertamenti particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il Consiglio.