Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione «Colli
Tortonesi», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n.
1308/2023.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2014
Il direttore generale: Gatto