Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
6. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 6, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.