Art. 12 Sezione emergenziale 1. Il Fondo provvede, in via emergenziale: a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione. 2. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo e' condizionato dall'espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale. 3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure: a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che non sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato e' inferiore ad Euro 38.000; b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di Euro 3.029 lordi mensili; c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di 3.523 euro lordi mensili. La misura del predetto assegno e' ridotta in caso di ricorso al trattamento ASpI, per tutta la durata di percezione e in misura corrispondente al valore lordo della prestazione. L'erogazione del predetto assegno e' comunque soggetta alle regole di sospensione e decadenza dal trattamento previste per l'ASpI. 4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI. 5. Per le prestazioni di cui al presente articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo emergenziale il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo. 6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. 7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.