Art. 12 
 
 
                        Sezione emergenziale 
 
  1. Il Fondo provvede, in via emergenziale: 
  a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art.  5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere  della  condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  eventualmente  previsti  dalla  legislazione
vigente; 
  b) al finanziamento, per un  massimo  di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo  di  cui  al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale  concorso  degli  appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione. 
  2. L'accesso alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti  procedure  contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di  legge  previste  per  i
processi che determinano  la  riduzione  dei  livelli  occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano  con
accordo aziendale. 
  3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure: 
  a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore, con la riduzione di  un  importo  pari  ai  contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  che  non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252  lordi
mensili  se  la  retribuzione  tabellare  annua  dell'interessato  e'
inferiore ad Euro 38.000; 
  b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare  annua  compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo
di Euro 3.029 lordi mensili; 
  c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua  superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo  di  3.523  euro
lordi mensili. 
  La misura del predetto assegno e' ridotta in  caso  di  ricorso  al
trattamento ASpI, per tutta la  durata  di  percezione  e  in  misura
corrispondente al valore lordo della  prestazione.  L'erogazione  del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole  di  sospensione  e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI. 
  5. Per le prestazioni di cui al presente  articolo  e'  dovuto,  da
parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo  emergenziale  il  cui
ammontare e' pari alla meta'  delle  prestazioni,  comprensive  della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo. 
  6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato,   su   base   trimestrale,   in   ordine   cronologico   di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. 
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 
  8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti  del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo  da
altri  datori  di  lavoro,  destinatari  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti  nazionali  e  indicati  da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.