Art. 14
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione del presente
decreto, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4081