Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento
di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo
restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di cui alla
precedente lettera b), con propria delibera proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, secondo la
normativa vigente, verificate le compatibilita' finanziarie interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art. 12
del presente decreto;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio;
g) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli interventi,
nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel
rispetto del criterio di massima economicita';
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.