Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o
strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di
categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in
applicazione di contratti di solidarieta' espansivi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60%
del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di
riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto
non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma
rateale.
c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei
lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto, anche al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale
per l'Impiego (ASpI).
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione
anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.