Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione; 2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria; 3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarieta' espansivi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). 2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.