Art. 5 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: 
    a) in via ordinaria: 
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello  aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in  concorso  con  gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione; 
  2)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria, e anche  in  concorso  con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  e/o  previsti  da  accordi   collettivi   di
categoria; 
  3)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori  interessati  da  riduzione  dell'orario  di   lavoro   in
applicazione  di  contratti  di  solidarieta'  espansivi   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi  a  fruirne
nel  quadro  dei  processi   di   agevolazione   all'esodo.   Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica  soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente  al  60%
del valore attuale, calcolato  secondo  il  tasso  ufficiale  BCE  di
riferimento alla data di  decorrenza  della  prestazione,  di  quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione  correlata,  che  pertanto
non verra' versata, se  detta  erogazione  fosse  avvenuta  in  forma
rateale. 
    c)  in  via  emergenziale,  all'erogazione,  nei  confronti   dei
lavoratori in esubero non  aventi  i  requisiti  per  l'accesso  alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente  comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del  presente  decreto,  anche  al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (ASpI). 
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  a  favore  dei  lavoratori  che  maturino  i  predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva  rilevabile  da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.