Art. 8 
 
 
              Individuazione dei lavoratori in esubero 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della  maggiore  prossimita'  alla  maturazione   dell'accesso   alla
pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   di
appartenenza, ovvero della maggiore eta' 
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e  alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra
rispetto al numero degli esuberi,  si  tiene  conto  dei  carichi  di
famiglia.