IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  de   Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio  1999  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi  e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  de  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica a regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari  mangimi  di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, successive modifiche; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva ipconazolo sono  stati  autorizzati  provvisoriamente  secondo
quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che successivamente la sostanza  attiva  ipconazolo  e'
stata  approvata  con  il  regolamento   (UE)   n.   571/2014   della
Commissione, fino al 31 agosto 2024, in  conformita'  al  regolamento
(CE)  n.  1107/2009  e  modificando  di  conseguenza  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto l'art. 2,  par  1,  del  regolamento  (UE)  n.  5712014,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la   sostanza   attiva   ipconazolo,   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa,  possano  comunque  dimostrare  di  potervi  accedere  e
dimostrino, altresi', di rispettare le condizioni  dell'allegato  del
reg. (UE) n. 571/2014 ad esclusione di quelle riportate nella colonna
relativa alle disposizioni specifiche; 
  Considerato  che  l'Impresa,  pertanto,   titolare   dei   prodotti
fitosanitari,  riportati  in  allegato  al   presente   decreto,   ha
ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme  stabilite
dal  regolamento  stesso  di  approvazione  della   sostanza   attiva
ipconazolo; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al  31  agosto
2024,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
stessa, fatta salva la presentazione entro  i  termini  previsti  dal
regolamento  (UE)  n.  571/2014  della  Commissione,  di  un  dossier
adeguato alle prescrizione di cui al  regolamento  (UE)  n.  545/2011
della  Commissione  con  i   dati   non   presenti   all'atto   della
registrazione provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari,  avvenuta  ai
sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' ai dati
indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art.  29,  par.  6
del Reg. 1107/2009, secondo i tempi  stabiliti  dall'art.  2  par.  2
parte a) del regolamento (UE) n. 571/2014 della Commissione; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 31 agosto 2024, termine dell'approvazione della
sostanza  attiva  ipconazolo,  fatti  salvi  gli  adempimenti   sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
della Commissione n. 571/2014; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato  d.m.  28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 agosto  2024,  data
di scadenza dell'approvazione della  sostanza  attiva  ipconazolo,  i
prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal Regolamento  (UE)  della  Commissione  n.  571/2014  di
approvazione  della  sostanza  attiva  medesima,   che   prevede   la
presentazione di  un  fascicolo  adeguato  ai  requisiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella  colonna
delle  «disposizioni  specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione  della  sostanza  attiva  ipconazolo.  Detti   fascicoli
saranno nuovamente valutati alla luce dei principi  uniformi  di  cui
all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 12 settembre 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello