Art. 5
La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore
successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione
all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del
disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2,
dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2014
Il direttore generale: Gatto