IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed  in  particolare  gli
articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e  l'art.  119,
recante: «Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica,  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in  data  7  maggio  2014  dall'impresa
Syngenta Italia S.p.A., con sede legale  in  Milano,  via  Gallarate,
139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio
del prodotto fitosanitario denominato «Rosan», contenete le  sostanze
attive prosulfuron e  dicamba,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato «Casper» registrato al n. 13313 con  decreto  direttoriale
in data 27 novembre 2009, dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento «Casper» registrato al n. 13313; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del  decreto  ministeriale
28 settembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2003 di  recepimento
della direttiva 2002/48/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva prosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 novembre  2008  di  recepimento
della direttiva 2008/69/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato  che  la  direttiva  91/414/CEE  e'  stata  abroga  dal
Regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  le  sostanze  attive  in
questione ora  sono  considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto
Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1100/2011   della
Commissione del 31  ottobre  2011  che  modifica  il  Regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
approvazione di alcune sostanze attive tra cui il dicamba; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/95 sulla base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede  legale  in  Milano,
via Gallarate, 139, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ROSAN con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100 -  150  -  300  -
700; kg 1 - 2,5. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: 
    S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi); 
    Torre S.r.l., via Pian d'Asso, Torrenieri  (fraz.  Montalcino)  -
(Siena). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera:  IPT-Pergande  Gesellschaft  für  industri  elle
Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt - Gölzau (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16111. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello