IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed  in  particolare  gli
articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e  l'art.  119,
recante «Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data  30  maggio  2014  dall'impresa
Proplan  Plant  Protection  Co.  S.L.,  con  sede  legale  in  Madrid
(Spagna), C. Valle del Roncal, 12 -  1°  Oficina  n.  7  E-28232  Las
Rozas,  intesa  ad  ottenere   l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio  del  prodotto   fitosanitario   denominato   «Flanco   SC»
contenente la  sostanza  attiva  exitiazox,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato «Picker SC» registrato al n. 12889 con decreto
direttoriale in data 2 settembre 2005, modificato successivamente con
decreti  di  cui  l'ultimo  in  data  30  giugno  2014,  dell'impresa
medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento «Picker SC» registrato al n. 12889; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 26  maggio  2011  di  recepimento
della direttiva  201/46/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva exitiazox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE)  n.  1107/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  al  Regolamento  (UE)  di
attuazione n. 546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai
requisiti di cui ai  Regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  31  maggio  2015,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  unifot  i  di  cui   al
Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro
i termini prescritti da quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2015 l'Impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale  in
Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 - 1° Oficina n. 7 E28232 Las
Rozas,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio   il   prodotto
fitosanitario  denominato  FLANCO  SC  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 5 - 10 - 25 - 50  -
100 - 250 - 500; L 1 - 5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Laboratorios Sirga SA c/Jaime I, n. 7.  Poligono
Industrial del Mediterraneo Massalfassar - 46560 (Valencia) - Spagna. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16126. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  "Banca
dati". 
    Roma, 30 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello