Art. 2 
 
  1. I Comuni e le Province delle Regioni a Statuto  ordinario  danno
adeguata  pubblicita'  del  presente   decreto   sul   proprio   sito
istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione
del proprio bilancio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 luglio 2014 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Renzi           

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014 
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